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Ordinanza sindacale n. 02/2010 relativa al taglio degli alberi e delle siepi interferenti con le strade pubbliche.
Ordinanza n. 02/2010
IL SINDACO
VISTA la presenza, lungo le strade comunali di questo Comune, sia interne che esterne al centro abitato, di alberi, cespugli e siepi, ad una distanza dal ciglio stradale che costituisce ostacolo alla visibilità necessaria per la sicurezza del transito veicolare e pedonale oltre che di piante ammalorate o suscettibili di caduta e/o ramaglie provenienti da tagli di alberature e/o da sradicamenti a causa di eventi atmosferici, che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche e/o superficiali con conseguenti pericolosi ristagni;
CONSIDERATO che la presenza di tali piante costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e che, inoltre, durante la stagione invernale le precipitazioni nevose provocano la caduta o il piegamento di rami o alberi sulle stesse e sulle lineee elettriche e telefoniche;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia dei cigli aumenta il pericolo di innesto di incendi;
RILEVATO, altresì, che la caduta di terriccio sulla sede stradale e nelle zanelle in occasione di lavorazioni colturali, impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche e/o superficiali con conseguenti pericolosi ristagni;
VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale;
VISTI:
- L’art. 50 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 29 e 31 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D. Lgs n. 495/1992 e s.m.i.
- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli sopra segnalati;
SENTITO l’Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale;
O R D I N A
a tutti i proprietari dei terreni fronteggianti le strade statali, provinciali e comunali, interne ed esterne al centro abitato, di provvedere entro il termine massimo del giorno 30 giugno 2010:
- Di potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Tagliare gli alberi che durante la stagione invernale, a causa delle precipitazioni nevose, potrebbero provocare la caduta, o il piegamento sulla sede stradale;
- Tagliare i rovi e gli arbusti lungo i cigli delle strade al fine di ridurre la vulnerabilita’ degli stessi all’innesco di incendi,
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e che siano di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche e di intralcio alla circolazione;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latistanti le strade, dovranno essere eseguiti in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e pericoli per gli utenti della strada, e gli stessi dovranno essere eseguiti con regolarità ogni qualvolta si verifichino le situazioni sopra esposte.
I controllo sul rispetto dell’Ordinanza saranno svolti dal Comando di Polizia Municipale, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico, e da Funzionari della Provincia sulle strade di competenza, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall’art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli altri uffici comunali che collaboreranno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati inadempienti.
In caso di inadempienza saranno poste a carico dei proprietari le sanzioni a norma di legge, e l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare eseguire direttamente i lavori con spese a carico dei contravventori, senza ulteriore avviso, fatte salve eventuali responsabilità di diversa natura e l’applicazione delle sanzioni di legge oltre che al recupero di tutte le spese sostenute e anticipate nei confronti dei proprietari.
Il tutto come sopra specificato, ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché del mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle vigenti disposizioni normative vigenti in materia.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge, di cui all’art. 29, comma 3, del decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm., lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale (art. 650 codice penale).
I N C A R I C A
Il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.
R I C O R D A C H E
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
Avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.
R A M M E N T A A L T R E S I’
Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale – ex art. 2051 del Codice Civile.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune e nei luoghi consueti di affissione pubbliche, nonché inviata al Comando di Polizia Municipale e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Laino Borgo, al Comando del Corpo Forestale di Laino Castello, al Comando di Polizia Provinciale di Cosenza e alla Provincia di Cosenza – Settore viabilità.
Dalla residenza Municipale, lì 18 febbraio 2010 – Prot. N. 669
IL SINDACO
F.toGiovanni COSENZA)
Titolo
Comune di Laino Castello (CS) - Piazza I Maggio n°18 - 87015 - Tel. +39 (0)981.82004 - Fax +39 (0)981.82249 - P.IVA 00419860788





